Sanzioni amministrative: la prescrizione è quinquennale anche se la cartella esattoriale diventa definitiva

La scadenza del termine per impugnare la cartella produce solo l’effetto di rendere il credito definitivo, ma non importa, al contrario di quanto avviene per i provvedimenti giurisdizionali, una trasformazione della prescrizione in decennale. Di conseguenza il termine di prescrizione, pur dopo la definitività della cartella, rimane quello proprio di ciascun credito, e nella fattispecie, rimane quinquennale, come è per le sanzioni amministrative.
L’Ente vantava nei confronti della Cassiopea un credito per sanzioni da violazioni del codice della strada, per la soddisfazione del quale l’agente della riscossione ha pignorato crediti della ricorrente verso terzi, dopo avere iscritto ipoteca.
L’opponente ha eccepito l’intervenuta prescrizione del credito portato da cartella esattoriale, con l’argomento che, trattandosi di violazioni del codice della strada, il termine di prescrizione doveva ritenersi quinquennale, ed era decorso al momento del pignoramento.
Equitalia ed il Comune si sono difese sostenendo che il termine era decennale, non essendo mai stata impugnata la cartella, ma che comunque la prescrizione risultava interrotta dalla iscrizione della ipoteca.
Il giudice di primo grado ha accolto l'opposizione, negando alla ipoteca la natura di atto interruttivo, ma avendo le parti soccombenti interposto appello, la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 582 del 2017, ha smentito questa tesi, ed ha rigettato la domanda non ritenendo prescritto il credito.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per la cassazione Rutilia Cassiopea, con atto articolato in due motivi.
L’eccezione di inammissibilità del ricorso
Prima della valutazione dei motivi di ricorso giova precisare che il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività.
L’eccezione è fondata: la sentenza è stata pubblicata il 14.3.2017, e, trattandosi di termine lungo d’impugnazione (in quanto la causa è iniziata dopo il, 4.7.2009, ossia il 15.9.2009) di sei mesi, il ricorso andava notificato entro il 14.9.2017, ed invece è stata notificata il 14.10.2017.
La Corte ha, altresì, precisato che trattandosi di causa di opposizione alla esecuzione, non si applicano i termini di sospensione feriale.
I motivi di ricorso
Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione degli articoli 209 cds, 2946 e 2953 c.c., sostenendo che ha errato la Corte di merito nel ritenere decennale la prescrizione di una sanzione amministrativa (che dì suo avrebbe termine quinquennale) per il fatto che la cartella esattoriale, non essendo stata impugnata, è diventata definitiva.
Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli articoli 28 comma 2 legge 689/ 1991 e 2943 c.c. Secondo la ricorrente, l’iscrizione di ipoteca non è atto idoneo ad interrompere la prescrizione.
La decisione in sintesi
La Corte di cassazione, mediante la menzionata ordinanza n. 8890 del 2020, ha ritenuto fondata l’eccezione di tardiva presentazione del ricorso notificato oltre il termine lungo e ha dichiarato il ricorso inammissibile.
La motivazione
A dire della Suprema Corte il primo motivo è fondato in quanto, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte con la sentenza n. 23397 del 2016, la scadenza del termine per impugnare la cartella produce solo l’effetto di rendere il credito definitivo, ma non importa, al contrario di quanto avviene per i provvedimenti giurisdizionali, una trasformazione della prescrizione in decennale.
Di conseguenza il termine di prescrizione, pur dopo la definitività della cartella, rimane quello proprio di ciascun credito, e nella fattispecie, rimane quinquennale, come è per le sanzioni amministrative.
Quanto alla seconda doglianza, la Suprema Corte ha osservato che la cartella esattoriale è stata notificata il 7.2.2004, mentre il pignoramento è del 28.5.2009, e dunque sarebbero trascorsi i cinque anni di prescrizione del credito (sanzioni per violazioni del codice della strada).
E tuttavia, nel 2006, è stata iscritta ipoteca, che è indubbiamente atto con il quale il creditore manifesta la sua volontà di far valere il credito e dunque atto idoneo ad interrompere la prescrizione (Corte di cassazione, n. 3346 del 2017).
In definitiva, pur avendo esaminato il merito il ricorso è stato dichiarato inammissibile in virtù della tardiva presentazione come indicato dalla Corte a seguito della eccezione del Comune ricorrente incidentale.