RIPETIZIONE INDEBITO: in caso di mancata produzione degli estratti conto dall’inizio, vale il primo saldo debitore documentato

L’onere della prova è sempre in capo al correntista
Ove sia il correntista ad agire giudizialmente per l’accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall’istituto di credito, è tale soggetto, attore in giudizio, a doversi far carico della produzione dell’intera serie degli estratti conto. In particolare, nel caso di domanda proposta dal correntista, la mancata produzione della parte iniziale degli estratti conto, in assenza di ulteriori elementi che forniscano indicazioni circa il pregresso andamento del rapporto, impone di elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato.
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, VI sez. civ. -1, Pres. Sambito – Rel. Falabella, che, con l’ordinanza n. 12178 del 22 giugno 2020, è intervenuta sul tema del riparto dell’onere probatorio nei giudizi di ripetizione di indebito avviati dai clienti.
Nel caso di specie, la banca ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello, che l’aveva vista soccombente in un giudizio contro un suo correntista, censurando l’affermazione con cui la Corte, a fronte della consegna, attuata dalla banca, ex art. 119 T.U.B., di una parte soltanto degli estratti conto, aveva ritenuto di azzerare il saldo debitore, portato dal primo degli estratti conto prodotti. Il giudice distrettuale aveva basato la sentenza di condanna sull’erroneo presupposto che l’onere di documentare l’accordo contrattuale da cui desumere l’assenza o la nullità di alcune condizioni rilevanti ai fini del giudizio incombesse su di essa, e non sul correntista, attore in ripetizione.
La Suprema Corte ha accolto questi due motivi di ricorso, cassando la sentenza del giudice d’appello. L’assunto da cui sono partiti i Giudici supremi è quello per il quale l’attore in ripetizione che alleghi la nullità o l’assenza di pattuizioni atte a giustificare alcuni degli addebiti attuati nel corso del rapporto è onerato della produzione in giudizio del documento contrattuale: è infatti attraverso di esso che egli dimostra l’assenza della causa debendi delle contestate appostazioni.
La Corte di merito, invece, aveva ritenuto che l’onere probatorio fosse rovesciato per effetto della parziale inottemperanza della banca alla richiesta di consegna della documentazione inerente al rapporto: richiesta che era stata formulata dal correntista a norma del T.U.B., art. 119, comma 4. Ma si tratta di una deduzione errata perché la banca ottemperò alla disposizione normativa, che circoscrive l’obbligo dell’istituto di credito che ne sia richiesto alla consegna di “copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”. Per cui, la presunta inadempienza della banca, richiamata dal correntista, è assolutamente insussistente.