Omesso pagamento della tassa auto: il termine per la notifica dell’avviso di accertamento

La pronuncia di legittimità in esame ha avuto origine dal fatto che l’Agenzia delle Entrate notificava alla M. S.p.a. la cartella di pagamento n. 2XX 2010 00XX804XX7 000, in conseguenza dell’omesso pagamento della tassa auto  relativa all’anno 2004, con riferimento ad una pluralità di autoveicoli (Euro 21.731,74), ed altro, per un importo complessivo di Euro 23.853,00.

 

La contribuente impugnava la cartella esattoriale, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, proponendo diverse contestazioni, ed in particolare affermando l’intervenuta decadenza dell’Ente impositore  dal potere di esercitare la pretesa esattoriale, e comunque sosteneva la sopravvenuta prescrizione dei pretesi crediti tributari. Osservava il giudice di primo grado che gli avvisi di accertamento erano comunque divenuti definitivi, essendo stati notificati nel 2007 senza che la contribuente provvedesse ad impugnarli.

 

Tuttavia, dovendo trovare applicazione l’art. 25, punto 1, lett. c), del Dpr n. 602 del 1973, ed essendo stata notificata la cartella esattoriale il 4.8.2010 (sent. CTR, p. 3, ma a p. 2 è invece indicata la data del 24.2.2011), mentre la stessa avrebbe dovuto essere notificata entro il secondo anno successivo alla notifica dell’atto prodromico, l’Ente creditore era incorso nella decadenza dalla facoltà di esercitare il potere impositivo.

 

In conseguenza, la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo  accoglieva il ricorso ed annullava l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento impugnata.

Avverso la decisione adottata dalla CTP spiegava appello l’Agenzia delle Entrate, innanzi alla CTR di Palermo sostenendo che il giudice di primo grado era incorso in errore circa la norma applicabile per determinare il termine legale la notifica della cartella esattoriale, che non è l’art. 25, punto 1, lett. c), del Dpr n. 602 del 1973, bensì l’art. 5 del DL n. 953 del 1982, come conv., e pertanto il termine utile non è il secondo, bensì il terzo anno successivo alla notifica dell’avviso di accertamento.

 

La Commissione Tributaria Regionale di Palermo , con la sentenza n. 1683 del 2015, non accoglieva la tesi sostenuta dalla difesa erariale, ed affermava che il termine per la notifica dell’avviso di accertamento, in relazione alla tassa auto, è effettivamente il terzo anno successivo alla notifica dell’avviso di accertamento, ma il termine successivo, utile per la notifica della cartella di pagamento, scade il "31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’atto è divenuto definitivo "

 

Avverso la decisione assunta dalla CTR della Sicilia ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad unico motivo  di impugnazione.

 

Il motivo di ricorso

Con l’unico motivo  l’Amministrazione finanziaria, ex art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., ha censurato la decisione adottata dalla CTR di Palermo, per essere incorsa nella violazione dell’art. 25, punto 1, lett. c), del Dpr n. 602 del 1973, nonché dell’art. 5, comma 51, del DI n. 953 del 1982, come conv., per aver errato nel calcolo del tempo necessario per il compiersi della prescrizione dell’azionato credito per la Tassa auto.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, deve trovare applicazione l’art. 5, comma 51, del DL n. 953 del 1982, come conv., e non l’art. 25, comma primo, lett. c), del Dpr n. 602 del 1973, norma applicabile in relazione a tributi diversi.

La norma richiamata, l’art. 5, comma 51, del DI n. 953 del 1982, come conv., dispone: “L’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 10 gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.

 

 

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